Studenti e genitori, ecco i nostri diritti a scuola che nessun altro vi dice.

Verificate le leggi: scoprirete che ci “concedono” soltanto briciole di partecipazione alla gestione della scuola.


I CELLULARI SONO LECITI

A scuola si può usare il cellulare, oppure no? Che cosa stabilisce la normativa vigente? In televisione hanno annunciato più volte lo “stop ai telefonini a scuola”, citando più di una circolare ministeriale, e così li hanno già vietati in tantissime scuole! Può protestare chi non lo considera giusto? Sì, senza dubbio.

Prima di tutto chiariamo che le circolari e le note ministeriali non hanno valore di legge, però hanno lo scopo di rendere più chiara e fluida la normativa vigente. Se le leggessimo con attenzione, ci accorgeremmo che non affermano che i telefonini sono vietati a scuola, bensì descrivono quale sia l’uso non corretto vietato dalla legge. Impropriamente, però, fa eccezione la Circolare Ministeriale 5274/2024, che riporta incredibilmente “il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici”, per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo (fino alla terza media). Sarà tutto più chiaro se, anziché trattare del contenuto delle “lettere” ministeriali, considereremo le nostre leggi.

Cominciamo citando la Legge 92/2019, che dall’anno scolastico 2020-2021 obbliga tutte le scuole, fin da quelle dell’infanzia, a insegnare l’Educazione Civica, facendo seguito alla Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. datata 22/05/2018. Trattano delle competenze chiave di cittadinanza già stabilite in Italia con il D.M. 139/2007: per esempio nel punto 5 dell’allegato 2 è decretato che gli studenti devono imparare a far valere i propri diritti. Fra le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento, all’art. 5 della Legge 92/2019, troviamo l’educazione alla cittadinanza digitale, argomento disposto perché gli alunni, oltre alle competenze tecnologiche, devono avere un’adeguata conoscenza delle norme comportamentali da rispettare durante la navigazione in Internet, devono preservare il proprio benessere psicofisico, e proteggere sé stessi e gli altri da eventuali pericoli. Un esempio di pericolo fra i tanti? Quello di essere fortemente attratti da una contorta visibilità a ogni costo. Quindi l’argomento che stiamo trattando è altamente educativo, necessario, e obbligatorio in tutte le scuole.

Ma quali sono le norme comportamentali da rispettare? Per saperlo dovremmo leggere il D.Lgs. 196/2003, il Regolamento UE 679/2016, e il D.Lsg. 101/2018: in tutto circa 400 pagine. Troppe? Allora dovremmo leggere il Testo coordinato del D.Lgs. 196/2003, aggiornato alla fine del 2021 e compilato dal Garante della Protezione dei Dati Personali, G.P.D.P., circa 70 pagine che non hanno valore ufficiale perché non sono presenti nella Gazzetta Ufficiale, ma vengono da una fonte più che attendibile, perché è l’autorità sulla riservatezza eletta dal Parlamento Italiano (se preferite, potete chiamarlo Garante della privacy). Sono ancora troppe pagine? Se cerchiamo le spiegazioni più sintetiche, ci conviene leggere semplicemente le F.A.Q. sul sito web del G.P.D.P. (fonte più che attendibile), cioè le risposte alle domande frequenti sulla scuola. C’è scritto che è lecito registrare la lezione per scopi personali, ma ne è vietata la diffusione senza il consenso delle persone coinvolte.

Vi hanno dato informazioni diverse? Be’, verificate le leggi, no?!

Se temete che vi abbassino la valutazione del comportamento perché avete usato un telefonino in classe, illecito secondo il regolamento di istituto della vostra scuola, fate presente che l’art. 7, c. 1, del D.P.R. 122/2009, stabilisce che la valutazione del comportamento si basa anche sulla conoscenza e l’esercizio dei propri diritti, quindi potete impugnare il voto in condotta se non siete stati informati adeguatamente dei vostri diritti e se non sono stati attuati.

Però, cari studenti, considerate che ognuno deve fare la sua parte: fra i vostri doveri c’è che siete tenuti all’attenzione assidua: art. 3, c. 1, del D.P.R. 249/1998 (modificato dal D.P.R. 235/2007), “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. Vuol dire che se avete in tasca un telefonino, durante le lezioni dovete silenziarlo perché non potete distrarvi. Conoscete il vostro statuto? No? È un regolamento con valore di legge che le istituzioni scolastiche già dal 1998 sono obbligate a fornire in copia a tutti gli utenti, mentre dal 2007 devono presentarvelo e condividerlo al principio del corso di studi. Lo fanno nella vostra scuola?

Perché bandiscono il cellulare dalla scuola anziché stabilire semplicemente delle limitazioni per un uso con finalità educative? Bisogna non confondere la fermezza con il rigore, altrimenti è un po’ come se il personale di una scuola dicesse: “Qui educhiamo i giovani, a tutto ma non all’uso corretto del telefonino”. Certamente, in autonomia, qualunque scuola può vietarne l’uso, come il Garante afferma nelle risposte alle domande frequenti, ma ogni istituto deve metterlo in evidenza sul proprio sito web, così ogni genitore è informato e libero di decidere se considerare quella scuola incapace di contribuire all’educazione del proprio figlio sull’uso corretto del telefonino. Ovviamente, la decisione è di competenza del consiglio di istituto: il dirigente scolastico partecipa come tutti alla votazione con un solo voto, e in caso di parità il voto del presidente del consiglio di istituto vale il doppio. La scelta della scuola deve essere pubblicata nella relativa deliberazione, nel relativo verbale e nel regolamento di istituto.

La Circolare Ministeriale nella quale “si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici”, non dichiara lealmente che si tratta di una semplice proposta, per di più contraria alla Legge e alle finalità della Scuola. Ora ditemi: a voi non sembra assurdo che il Ministro di un’Istituzione Educativa dia disposizioni non educative?