ESCLUSIONE DI STUDENTI E GENITORI

Gli organi collegiali a livello di istituzione scolastica di durata annuale sono: i consigli di intersezione nella scuola dell’infanzia (ex materne), i consigli di interclasse nelle scuole primarie (ex elementari), e i consigli di classe negli istituti di istruzione secondaria (ex medie e superiori). Per trattare l’argomento, prenderemo come riferimento i consigli di classe delle scuole secondarie di secondo grado (ex superiori, del secondo ciclo) perché è l’unico livello nel quale partecipano anche gli studenti. Sono presieduti dal dirigente scolastico o dal coordinatore di classe.

Bisogna premettere che tutte le nostre leggi definiscono semplicemente “consiglio di classe” la formazione di questo organo collegiale riunito con tutte le sue componenti: docenti, studenti e genitori, ma non aggiungono “allargato”, come tanti fanno irregolarmente falsandone il concetto. Quando devono essere svolte particolari attività, nelle nostre leggi troviamo scritto di un “consiglio di classe con la sola presenza dei docenti” ben definito, e non aggiungendo “ristretto” come invece tanti fanno impropriamente.

Il D.Lgs. 297/1994, Testo Unico sull’istruzione, nel c. 6 dell’art. 5, stabilisce che ai consigli di classe con la sola presenza dei docenti spetta la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, cioè l’organizzazione tecnica fra le discipline, nella quale la presenza dei rappresentanti dell’utenza non è potenzialmente apportatrice di vantaggi. Il successivo comma 7 esclude inoltre la presenza di studenti e genitori rappresentanti nella valutazione periodica e finale degli alunni. ― In Francia, la cui normativa sul trattamento dei dati personali ha ispirato quella dell’Unione Europea, gli studenti rappresentanti delle scuole superiori partecipano alla discussione sull’assegnazione dei voti negli scrutini, perché in questo caso la trasparenza è preferita alla riservatezza, dato che è limitata all’interno della sola classe. ― Sempre nell’art. 5 del Testo Unico, il comma 8 sancisce che i consigli di classe, quindi anche studenti e genitori rappresentanti, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte sulla programmazione didattica, di conseguenza su attività di recupero, sperimentazione, P.O.N., P.C.T.O., viaggi, ecc. Naturalmente ne hanno altresì la responsabilità nei confronti dei rispettivi altri studenti e genitori che li hanno eletti.

Le leggi sulla partecipazione dell’utenza alla vita scolastica sono state predisposte dopo i movimenti del ’68, a cominciare dalla Legge delega 477/1973, i provvedimenti delegati sulla scuola (o decreti delegati) del D.P.R. 416/1974, e i successivi, tutti con valore di legge ordinaria. La normativa ha definito la gestione partecipata della scuola, ribadendola e integrandola per decenni con leggi, decreti, ordinanze e regolamenti, come al par. 5.1 del D.P.C.M. 07/06/1995.

Il comma “e” dell’art. 7 del Testo Unico, e il comma 4 dell’art. 2 del D.P.R. 249/1998, “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, stabiliscono la partecipazione degli studenti alla scelta dei libri di testo, ma come possono darne un parere se ogni docente non presenta loro anticipatamente la propria proposta in classe? È scorretto mettere all’o.d.g., entro il mese di maggio di ogni anno, l’adozione di libri già scelti, ponendoli all’ignara approvazione dei rappresentanti.

L’art. 29, comma 3, lettera “b”, del C.C.N.L./2007 comparto Istruzione e Ricerca, indica un impegno fino a 40 ore annue per la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe. Ciò vuol dire che per ogni classe possono esserci sei appuntamenti di un’ora all’anno con studenti e genitori rappresentanti (anziché il minimo di tre consigli di classe), attuando in tal modo le indicazioni del regolamento tipo scritto nell’art. 5 secondo capoverso della C.M. 105/1975: “Il consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese”. Essendo una semplice circolare ministeriale, non ha valore di legge, ma dà conferma della necessaria cadenza mensile delle riunioni. Se non consideriamo il mese di ottobre che ha sempre un’assemblea di classe, e i mesi di febbraio e giugno che hanno solitamente lo svolgimento degli scrutini, restano proprio sei mesi per i sei consigli di classe.

Nonostante la normativa vigente, la partecipazione di studenti e genitori viene illegalmente e sistematicamente ridotta a tre partecipazioni di appena trenta minuti in tutto l’anno scolastico. Sì, perché sono largamente diffuse le ingiustificabili abitudini di: lasciare entrare i rappresentanti a metà seduta, fornire qualche informazione riguardo a decisioni prese senza studenti e genitori, ascoltare qualche timido commento, e dare il compito di riferire al resto dell’utenza. È quindi comprensibile il disinteresse di tanti genitori che si rifiutano di fare i “piccioni viaggiatori”. Se un rappresentante chiede di partecipare per tutta l’ora, gli viene detto che non è possibile per riservatezza, ma ciò non trova riscontro nella normativa.

Leggiamo con attenzione il comunicato stampa datato 03/12/2004, “Molte falsità sulla privacy a scuola” del Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.), che pur non essendo una legge, è una spiegazione della legge fatta dalla massima autorità in materia del trattamento dei dati. In tutto il comunicato censura eccessi di riservatezza della scuola, e termina così: ― Per quanto riguarda, infine, supposti regolamenti privacy da adottare da parte delle scuole, nessun istituto scolastico secondario dovrà o potrà dotarsi a proprio piacimento di un regolamento sui dati “sensibili”. Il “Codice” contiene già regole chiare e ciò che manca al riguardo è solo un unico regolamento attuativo ministeriale che dovrà conformarsi ad un parere del Garante. La privacy ha costituito a volte il pretesto per improprie note di colore o è stata utilizzata come un alibi per non applicare altre disposizioni di legge. Una corretta informazione è quindi importante.

Quando un consiglio di classe si riunisce per un procedimento disciplinare a carico di uno studente, art. 4 c. 6 del D.P.R. 249/1998, mod. dal D.P.R. 235/2007, tutti i componenti del consiglio di classe sono tenuti a rispettare la riservatezza: art. 2 c. 2 D.P.R. 249/1998, art. 96 D.Lgs. 196/2003, artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 101/2018. Per esempio, in una prima classe di scuola secondaria di secondo grado, dopo essere stati adeguatamente informati delle leggi sulla riservatezza dalla scuola, anche i due studenti rappresentanti di 13-14 anni devono mantenere il segreto sugli argomenti personali che rivela il loro compagno di classe, e potrebbero riguardare argomenti delicati sui suoi genitori. Eppure, accampando inesistenti motivi di riservatezza validi per l’utenza e non per il personale scolastico, ci sono scuole in cui viene addirittura impedita la partecipazione dell’utenza, mentre in altre è impedito l’ascolto delle testimonianze, cioè, studenti e genitori si ritrovano a votare l’eventuale sospensione basandosi soltanto su quanto viene riferito loro dal dirigente e dai docenti: è assurdo!

E poi la normativa non li chiama consigli di classe “straordinari”, né lo Statuto né l’art. 29 del C.C.N.L., perché sono semplicemente consigli di classe con un determinato o.d.g.